Il contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità, e il parcheggio negli spazi appositi riservati

 

Con la definitiva adozione del Decreto ministeriale infrastrutture del 5 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021, è stato istituito il Registro Pubblico Cude, una banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative al Contrassegno unificato disabili europeo.

Il contrassegno venne istituito con il Dpr 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato successivamente dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151). Inizialmente veniva concesso esclusivamente, alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta. Successivamente, con il Dpr 503/1996 art. 12 comma 3, è stato esteso anche ai non vedenti.

E’ previsto un rilascio temporaneo a: – persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche – persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura. Viene rilasciato dal Comune di residenza della persona, a seguito di specifica visita e parere positivo, da parte dell’ufficio di medicina legale della Asl di appartenenza. Nei verbali più recenti di invalidità e handicap viene annotata anche l’eventuale sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Questa semplificazione è stata introdotta dal 2012 (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) per evitare una doppia visita agli utenti, e attribuendo questa facoltà direttamente alla Commissione medica che accerta invalidità o handicap.

Il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. Può essere utilizzato in tutte le automobili usate per il trasporto della persona disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Naturalmente, deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo: alla guida o accompagnato da terzi. Il pass ha valore su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea, (per i paesi extra europei è opportuna una verifica caso per caso). Quando utilizzato, deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile ai controlli.

Il contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità, e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Non autorizza però, alla circolazione o alla sosta, nei luoghi dove il traffico è totalmente interdetto o deviato, per eventi, manifestazioni, o motivi di pubblica sicurezza così come, non è consentito creare intralcio o pericolo per la circolazione. È assolutamente vietato inoltre, occupare il parcheggio personalizzato, con specifica del numero di targa, del veicolo di una persona con disabilità. Questa previsione si applica anche alle aree di parcheggio riservate ai mezzi di soccorso o alle Forze dell’Ordine.